News

L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il rumore, un problema di tutti. Alcune cose da sapere per affrontarlo! Basta Scorrere le pagine dei giornali per rendersi conto della estensione e gravità del problema dell’inquinamento acustico, purtroppo sempre in crescita, in specie nelle grandi città. Il rumore è causa di stress, nervosismo, insonnia, difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, di vere e proprie patologie. Spesso le persone disturbate dal rumore sopportano con rassegnazione il loro disagio, nell’erroneo convincimento che non vi siano strumenti efficaci per porvi rimedio. Scopo di questo articolo è proprio quello di far conoscere agli utenti la normativa di riferimento, gli strumenti e le iniziative possibili per risolvere i problemi legati al rumore. Per dare le dimensioni del fenomeno dell’inquinamento acustico basti considerare i seguenti dati. - L’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità ha constatato che un europeo su cinque è esposto a rumori prolungati, anche nelle ore notturne che impediscono di riposare e di dormire. L’OMS ha diramato delle linee guida dove, ad esempio, ha indicato il limite al rumore notturno non eccedente i 40 decibel ( che è la situazione di rumore tipica di una strada di un quartiere residenziale). E’ stato spiegato che un soggetto esposto durante il sonno a livelli di inquinamento acustico maggiori di 40 db può subire leggeri danni alla salute, come disturbi del sonno ed insonnia; un’esposizione a lungo termine ad un livello di rumore notturno superiore a 55 db (situazione simile al rumore di una strada trafficata) può determinare un aumento della pressione sanguigna fino a causare infarti e forme di disordine mentale. I gruppi più a rischio sono i bambini, dagli anziani e dai malati cronici. - In Italia, sono ben 6 milioni le persone colpite dall’inquinamento acustico. E’ quanto emerge dai lavori del primo convegno nazionale sulla “Governance del rumore ambientale” tenutosi nelle settimane scorse . E sono circa 500 mila le cause civili il cui contenzioso riguarda il rumore nei condomini e negli ambienti esterni. - L’Italia è da considerare un paese di città fracassone, poiché quasi tutte quelle monitorate nel 2009 hanno un “volume” troppo alto sia di giorno che di notte, stando ai risultati di una indagine svolta da Legambiente - Le cronache hanno registrato le vibrate proteste degli abitanti di intere zone dove è particolarmente animata la vita notturna, mi riferisco, ad esempio, alla “movida” di città come Milano, Roma ed anche della nostra Napoli, con immancabile coda di polemiche seguita alla chiusura anticipata dei locali. - Ma al di là di questi dati che trovano rilievo sui media, vi sono i tanti casi – stimati in 500.000 – di persone che reagiscono al rumore con gli strumenti che l’ordinamento loro consente, ma, ancor più numerosi sicuramente, vi sono i casi di persone che, non conoscendo questi strumenti, subiscono, rassegnate, gli effetti del rumore. Le cose da sapere per poter affrontare il problema del rumore: 1) La normativa di riferimento La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la Legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione nonché norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti acustici degli edifici). Il rapporto tra le due norme è di reciproca autonomia e complementarietà. L’art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per il singolo che subisce il rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorché le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona. La normativa pubblicistica, invece, non ha come suo obiettivo primario la tutela del singolo bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze, spesso con questo configgenti, della produzione, del commercio: considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo, fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città e la fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6). I Comuni hanno, tra i molti altri in materia, il compito di verificare il rispetto dei limiti di accettabilità, procedendo a verifiche con loro tecnici (Polizia Municipale, sezione acustica) e/o dell’ ARPA. 2) Normale tollerabilità e limiti di accettabilità Tra la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 cod.civ. ed i “limiti di accettabilità” fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità. Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla “normale tollerabilità”. In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore. Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si prenda il caso di un attività commerciale (quale una officina, un supermercato, un locale di intrattenimento) che disturba gli abitanti delle case circostanti; quel rumore, verificato dai tecnici del Comune e/o ARPA potrebbe rientrare nei limiti di accettabilità, nel qual caso il Comune non può elevare sanzioni o disporre accorgimenti nei confronti di quell’attività; ma quello stesso rumore può essere tuttavia superiore ai tre decibel rispetto a quello di fondo e, quindi, risultare intollerabile, consentendo al singolo di agire giudizialmente per ottenere la cessazione o, quantomeno, il contenimento del rumore nei limiti, per l’appunto, della tollerabilità. 3) Tipologia di danni causati dal rumore Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile ove esposto a gravi fenomeni inquinanti; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale). Il soggetto che subisce questi danni ha diritto ad ottenere il relativo risarcimento. 4)Possibili iniziative Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare per il soggetto che si ritiene disturbato è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, intimando al responsabile la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se la diffida non ottiene effetto, vi sono due strade: il ricorso all’autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità o i limiti di accettabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato) oppure, purché il rumore derivi da attività produttiva, può presentare un esposto al Comune. Questo, avvalendosi di propri tecnici o del personale dell’ARPA, procede alle verifiche con appositi strumenti. Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità che, lo si ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. , anche per i criteri di rilevazione. Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione /contenimento del rumore. Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non ottiene rimedio (ad esempio, perché i tecnici non hanno riscontrato il supero dei limiti di accettabilità ma il rumore è comunque intollerabile – vedi esempio fatto in precedenza- oppure perché il soggetto obbligato non adempie) allora non vi sono alternative al ricorso all’azione giudiziale. Tutela giudiziaria in via di urgenza: Proprio in considerazione del fatto che la sottoposizione a rumore è causa di danno alla salute dell’individuo, bene primario tutelato dall’art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante (che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione è indifferente), di cessazione dell’attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei limiti della tollerabilità/accettabilità. La giurisprudenza ha avuto, ed ha, un ruolo di primaria importanza nella lotta contro il rumore, pronunciando innumerevoli sentenze che hanno disposto sia la rimozione o il contenimento nei limiti della tollerabilità/accettabilità del rumore disturbante,sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, per il soggetto che lo ha subito. Si rinvengono sentenze su ogni tipologia di rumore (ad esempio : il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali). Particolarmente interessanti, per il fatto che trattasi di problematica che interessa fasce estese di popolazione le sentenze che hanno disposto la chiusura di locali rumorosi e condannato penalmente il gestore i cui avventori si intrattenevano fuori del locale disturbando gli abitanti degli immobili circostanti. 5) Tecnico acustico competente Prima di dar corso all’azione giudiziale è tuttavia opportuno che il soggetto faccia eseguire una perizia da tecnico specializzato per verifica che il rumore disturbante superi effettivamente il limite della normale tollerabilità o i limiti di accettabilità. Presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici competenti in acustica. Il Tecnico specializzato è supporto indispensabile per l’avvocato per il buon fine della causa. (avv. Durelli)

torna all'elenco